Con la Legge di Bilancio 2026 è stato introdotto il nuovo Iperammortamento, inserito nel nuovo Piano Transizione 5.0 e destinato alle imprese che investono in beni strumentali tecnologicamente avanzati, software e soluzioni digitali interconnesse e impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
La misura sostituisce la logica dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0 con una maggiorazione fiscale del costo dell’investimento, utilizzabile ai fini della determinazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing. Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
BENEFICIARI
Possono accedere all’Iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
La misura è rivolta alle imprese indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dalla dimensione;
- dal settore economico;
- dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Sono comprese anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Non rientrano invece, in quanto tali, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi che non producono reddito d’impresa.
Sono escluse le imprese sottoposte a determinate procedure concorsuali, in liquidazione volontaria o destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La spettanza dell’agevolazione è inoltre subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e alla regolarità degli obblighi contributivi e previdenziali.
COME FUNZIONA L’IPERAMMORTAMENTO
L’agevolazione non è un credito d’imposta e non viene quindi utilizzata direttamente in compensazione tramite modello F24.
Il costo fiscalmente riconosciuto dell’investimento viene invece maggiorato, consentendo all’impresa di dedurre maggiori quote di ammortamento nel corso degli esercizi.
Le maggiorazioni previste sono:
| Quota dell’investimento | Maggiorazione fiscale |
|---|---|
| fino a € 2,5 milioni | 180% |
| oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni | 100% |
| oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni | 50% |
| oltre € 20 milioni | nessuna maggiorazione |
Le percentuali sono applicate per scaglioni.
COSA SIGNIFICA UNA MAGGIORAZIONE DEL 180%
La percentuale del 180% non rappresenta un contributo pari al 180% dell’investimento.
Ad esempio, per un macchinario agevolabile del valore di 100.000 euro, interamente compreso nel primo scaglione:
- costo effettivamente sostenuto: € 100.000;
- maggiorazione fiscale: € 180.000;
- costo complessivamente rilevante ai fini delle deduzioni: € 280.000.
L’impresa continua quindi ad ammortizzare contabilmente il bene per 100.000 euro, ma può effettuare extracontabilmente ulteriori deduzioni per 180.000 euro secondo il relativo piano fiscale.
Per una società soggetta a IRES del 24%, in condizioni ordinarie e in presenza di reddito imponibile sufficiente, la maggiorazione di 180.000 euro può tradursi in un risparmio IRES complessivo teorico di 43.200 euro, distribuito nel tempo secondo l’ammortamento del bene. La misura opera sulle imposte sui redditi e non costituisce un credito immediatamente disponibile.
BENI MATERIALI 4.0
Sono agevolabili i beni materiali strumentali nuovi compresi nell’Allegato IV alla Legge 199/2025, che aggiorna il precedente Allegato A utilizzato per Industria 4.0.
Tra questi rientrano, al ricorrere dei requisiti tecnici previsti dalla norma:
- macchine utensili;
- macchine e impianti di produzione;
- robot e robot collaborativi;
- sistemi automatizzati di movimentazione;
- magazzini automatici;
- sistemi di visione;
- macchine per la manifattura additiva;
- attrezzature e dispositivi intelligenti destinati all’integrazione dei processi produttivi.
Il bene deve essere nuovo e deve risultare interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
SOFTWARE E BENI IMMATERIALI
Il nuovo Iperammortamento comprende anche i beni immateriali indicati nell’Allegato V alla Legge 199/2025, che aggiorna il precedente Allegato B.
Rientrano quindi nel perimetro agevolabile software, sistemi, piattaforme e applicazioni funzionali alla trasformazione digitale dei processi aziendali, purché possiedano i requisiti previsti dall’Allegato e risultino interconnessi.
Anche gli investimenti in beni immateriali rientrano nella disciplina generale della maggiorazione del costo prevista dal decreto attuativo.
NON SERVE PIÙ DIMOSTRARE IL RISPARMIO ENERGETICO DEL VECCHIO 5.0
Una delle differenze più significative rispetto al precedente credito d’imposta Transizione 5.0 riguarda il requisito energetico.
La vecchia misura richiedeva una riduzione dei consumi di almeno il 3% della struttura produttiva oppure del 5% del processo interessato. La nuova disciplina dell’Iperammortamento non condiziona invece l’accesso ai beni digitali degli Allegati IV e V al raggiungimento di quelle soglie: sono centrali la classificazione del bene, le caratteristiche tecniche e l’interconnessione.
IMPIANTI PER L’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA
Sono agevolabili anche investimenti in beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo.
Tra le spese ammissibili possono rientrare:
- impianti di produzione dell’energia;
- trasformatori e misuratori funzionali alla produzione;
- servizi ausiliari;
- sistemi di accumulo;
- alcuni impianti destinati alla produzione di energia termica utilizzata come calore di processo.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica, il dimensionamento massimo agevolabile deve essere commisurato a una producibilità non superiore al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato secondo le regole del decreto attuativo.
Per il fotovoltaico si applicano inoltre le specifiche caratteristiche dei moduli previste dalla normativa.
ELIMINATO IL VINCOLO “MADE IN UE”
La formulazione originaria della Legge di Bilancio prevedeva che i beni fossero prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo.
Il Decreto-legge 38/2026, successivamente convertito nella Legge 88/2026, ha eliminato questo requisito.
Di conseguenza l’Iperammortamento può essere utilizzato anche per beni prodotti fuori dall’UE o dallo SEE, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina. La modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
PERIZIA TECNICA E CERTIFICAZIONE CONTABILE
La conformità tecnica dell’investimento deve essere documentata attraverso una perizia tecnica asseverata, accompagnata dall’analisi tecnica.
La perizia può essere rilasciata da:
- ingegnere;
- perito industriale;
- ente di certificazione accreditato.
Per alcuni investimenti nel settore agricolo sono ammessi anche specifici professionisti del settore agronomico.
L’effettivo sostenimento delle spese deve inoltre essere attestato mediante una certificazione contabile rilasciata dai soggetti abilitati previsti dalla normativa.
PROCEDURA GSE
La procedura è gestita attraverso la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici – GSE.
Dal 12 giugno 2026 è possibile presentare la comunicazione preventiva per la prenotazione dell’agevolazione.
La procedura prevede principalmente tre passaggi:
1. Comunicazione preventiva
L’impresa comunica al GSE la struttura produttiva interessata, i beni previsti, l’importo degli investimenti e la data prevista di interconnessione o di entrata in funzione.
2. Conferma dell’investimento
Entro 60 giorni dall’esito positivo della comunicazione preventiva, deve essere trasmessa la comunicazione di conferma attestando il pagamento dell’acconto necessario a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene.
La piattaforma per le comunicazioni di conferma è operativa dal 21 luglio 2026.
3. Comunicazione di completamento
Al termine dell’investimento e dopo l’interconnessione dei beni deve essere trasmessa la comunicazione di completamento.
Gli investimenti devono essere completati entro il 30 settembre 2028 e la comunicazione di completamento deve essere trasmessa, in ogni caso, entro il 15 novembre 2028.
ULTERIORI COMUNICAZIONI ANNUALI
La disciplina prevede anche un monitoraggio successivo.
A partire dalla comunicazione preventiva e fino al termine della fruizione dell’agevolazione, l’impresa deve trasmettere:
- entro il 20 gennaio di ciascun anno, i dati sugli investimenti effettuati, sui costi sostenuti e sulla previsione di utilizzo del beneficio;
- entro il successivo 30 giugno, il piano di ammortamento con le quote dell’incentivo imputate nei diversi esercizi.
CUMULABILITÀ
L’Iperammortamento può essere cumulato con altre agevolazioni nazionali ed europee aventi ad oggetto gli stessi investimenti, purché i diversi strumenti non finanzino le medesime quote di costo e il sostegno complessivo non superi il costo sostenuto.
Occorre comunque verificare le specifiche regole dell’altra misura con cui si intende effettuare il cumulo. Il GSE ha, ad esempio, chiarito casi nei quali il cumulo con altri meccanismi energetici non è possibile proprio perché si determinerebbe una duplicazione del sostegno sugli stessi costi.
SCADENZE PRINCIPALI
Periodo degli investimenti: dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028
Piattaforma GSE per la prenotazione: aperta dal 12 giugno 2026
Comunicazioni di conferma: operative dal 21 luglio 2026
Acconto richiesto: almeno 20% del costo di ciascun bene entro 60 giorni dall’esito positivo della preventiva
Completamento degli investimenti: entro 30 settembre 2028
Comunicazione finale: entro 15 novembre 2028.
