Le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono aumentate:
- dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- dal 40% al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
- 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le 70% attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Quali spese formano il credito di imposta?
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
– spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
– costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
– costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
Quando è formazione 4.0: attività di formazione ammissibili
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informativa, tecniche e tecnologie di produzione.
Tematiche della Formazione 4.0:
-big data e analisi dei dati;
-cloud e fog computing;
-cyber security;
-simulazione e sistemi cyber-fisici;
-prototipazione rapida;
-sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
-robotica avanzata e collaborativa;
-interfaccia uomo macchina;
-manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
-internet delle cose e delle macchine;
-integrazione digitale dei processi aziendali.
Chi fa formazione? Erogazione delle attività formative
Internamente attraverso personale dipendente; nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
- Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- ITS.