Il nuovo Piano di Transizione 5.0 stanzia 6,3 miliardi di euro per le imprese – senza alcuna distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale – che nel biennio 2024/2025 realizzano, nell’ambito di un progetto di innovazione, nuovi investimenti in grado di far conseguire una riduzione dei consumi energetici, attribuendo loro un Credito di Imposta in proporzione all’importo investito e al grado di riduzione dei consumi realizzato.
Obiettivo degli investimenti => Conseguire una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% a livello di unità produttiva o del 5% a livello di processo produttivo
Investimenti ammissibili
- beni strumentali materiali (robot) e beni strumentali immateriali 4.0, ovvero software digitali green, anche software per la gestione di impresa purché siano legati ovvero acquistati unitamente ai software, sistemi o piattaforme per il monitoraggio dei consumi energetici, che devono essere interconnessi al sistema di gestione della produzione industriale o alla rete di fornitura (beni strumentali nuovi, non usati, elencati in allegati A e B L. 11/12/2016 n. 232);
- l’acquisto di beni necessari per autoproduzione e autoconsumo da Fonti Energia Rinnovabile (FER, quindi non biomasse), quali l’impianto fotovoltaico, che apporta un credito di imposta per il 100% della spesa sostenuta per installare pannelli realizzati in Europa e inseriti nel Registro Enea, aventi almeno un grado di efficienza > 21,5% (e con livelli di efficienza maggiori cioè del 23,5% o bifacciale, il credito aumenta al 120/140% della spesa sostenuta);
- spese per formazione del personale per max 10% dei beni strumentali acquistati (nel limite di 300 mila euro) erogata da soggetti esterni individuati appositamente con Decreto del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made In Italy).
Intensità Credito di imposta: Varia in funzione dell’efficienza conseguita e dell’importo investito, cioè sommatoria delle spese per investimenti, autoproduzione energia e formazione personale.
Importo Investimento | % Credito di imposta | ||
Unità/Struttura dal 3 al 6% |
Unità/Struttura
dal 6 al 10% |
Unità/Struttura dal 10 al 15% |
|
Processo dal 5 al 10% | Processo dal 10 al 15% | Processo > 15% | |
Fino a 2,5 mln euro | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 a 10 mln euro | 15% | 20% | 25% |
Oltre 10 mln euro | 5% | 10% | 15% |
Modalità di presentazione della domanda
Le imprese dovranno presentare domanda al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), oltre che la certificazione ex ante e la prima comunicazione descrittiva del progetto di investimento, necessaria per prenotare i fondi presso il Gestore.
Certificazioni e Perizie
Sono indispensabili, ai fini del rilascio del Credito, Certificazioni (analisi energetica) che attestino inizialmente lo status quo energetico, la riduzione conseguibile con l’investimento ed una successiva certificazione ad investimento realizzato. Le Certificazioni verranno rilasciate da un valutatore indipendente, quali EGE e ESCO.
I costi sostenuti dovranno invece esser certificati da un Revisore dei Conti.
Bonus per PMI: i costi sostenuti per Certificazioni e Perizie sono riconosciuti in aumento al Credito di imposta (ridotto a 5 mila euro per le imprese non soggette ad obbligo di revisione legale dei conti).
Modalità di utilizzo del Credito
E’ compensabile totalmente in F24 fino al 31 dicembre 2025 (la parte non compensata entro questo termine sarà compensabile nei successivi cinque anni).
Cumulo
Il Credito di Imposta è cumulabile con gli altri Aiuti di Stato (Nuova Sabatini e Simest).
Retroattività
La misura è retroattiva con gli investimenti realizzati dal 1 gennaio 2024.
Esempio di calcolo del credito d’imposta e del beneficio complessivo
Esempio di beneficio, conseguibile per un investimento complessivo di 1 milione di euro che comporti una riduzione media dei consumi energetici, dal 3% al 6% a livello di unità produttiva.
TIPO DI INVESTIMENTO | IMPORTO | |
A- Acquisto di beni strumentali (Allegato A) | 700.000 | |
B – Acquisto di software gestionali e per il monitoraggio dei consumi (Allegato B) | 150.000 | |
Impianto fotovoltaico per autoconsumo con efficienza base > 21,5% | 150.000 | |
Certificazioni e Perizie | 10.000 | |
TOTALE INVESTIMENTO | 1.010.000 | |
CREDITO DI IMPOSTA RICONOSCIUTO | 40,0% | 404.000 |
SIMEST o Nuova Sabatini Industria 4.0 / Green su beni in Allegato A | 10,0% | 70.000 |
Ires (non si applica sul Credito di imposta) | 24,0% | 96.960 |
Irap (non si applica sul Credito di imposta) | 3,9% | 15.756 |
Beneficio totale (senza considerare Sabatini su Impianto fotovoltaico) | 58,1% | 586.716 |
Il Credito di imposta non è soggetto a IRES e IRAP.
Sono state recentemente proposte dal Governo delle modifiche in merito all’Emendamento 6.1000, che riguardano il piano Transizione 5.0 e il Decreto Superbonus. Di seguito sono riportati i punti principali:
- Data di Inizio degli Investimenti: La nuova finestra temporale per gli investimenti è stata specificata dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
- Frequenza delle Comunicazioni del GSE al Ministero: Le comunicazioni del GSE al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) saranno effettuate mensilmente anziché quotidianamente.
- Obbligo di Conferma degli Ordini e Pagamento di un Acconto: Le imprese devono comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore e il pagamento di un acconto del 20% entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta.
- Correzione Formale sul Credito d’Imposta: È stata apportata una modifica formale per chiarire che il credito d’imposta può essere recuperato se usufruito in assenza dei presupposti necessari.
Queste modifiche hanno l’obiettivo di migliorare la gestione e l’efficacia del piano Transizione 5.0, garantendo un uso più efficiente delle risorse e una maggiore chiarezza normativa.
Iter di Conversione
Con la pubblicazione del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183, che disciplina le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, previsto dall’ art. 38 del D.L. 19/2024 sono divenute definitive le modifiche che erano state precedentemente previste.