FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo) è l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Si rivolge a investimenti medio-grandi, compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro, con un focus su interventi di riqualificazione energetica e antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche e altri ambiti in grado di rafforzare la competitività delle imprese e di facilitare il raggiungimento di nuovi standard di qualità riconosciuti a livello internazionale.
APERTURA SPORTELLO: 1 luglio 2024, ore 12.00
CHIUSURA SPORTELLO: 12 settembre 2024, ore 12.00
Beneficiari
Possono presentare domanda di sostegno le imprese all’interno delle seguenti categorie:
- alberghi
- agriturismi
- strutture ricettive all’aria aperta
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
- stabilimenti balneari
- complessi termali
- porti turistici
- parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.
Al momento della presentazione della domanda, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
-
- gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere proprietari degli immobili presso cui è esercitata l’attività che è oggetto dell’intervento;
- essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento;
- avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale;
- essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi;
essere in regime di contabilità ordinaria; - essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest’ultima;
- adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca;
- non ricadere nelle fattispecie previste dall’articolo 4, comma 2 dell’Avviso del 28 gennaio 2023 e articolo 4, comma 6 dell’Avviso del 7 maggio 2024.
Interventi e spese ammissibili
Gli incentivi possono essere richiesti per interventi di:
- riqualificazione energetica;
- riqualificazione antisismica;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri;
- realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali);
- digitalizzazione;
- acquisto o rinnovo di arredi;
- spese per prestazioni professionali.
L’investimento deve essere riferito ad una o più unità dell’impresa richiedente situate sul territorio nazionale e deve prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, comprese tra 500.000 euro e 10 milioni di euro.
I progetti devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 ed essere conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH, a norma dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852.
Il 50% delle risorse è destinato agli interventi di riqualificazione energetica.
Il 40% delle risorse stanziate per il contributo diretto alla spesa è destinato alle imprese con sede in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Tipologia istruttoria
Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione.
Forma, soglie ed intensità del sostegno
Sono previste due forme di incentivo:
- contributo diretto alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili.
- finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti.
Elenco delle banche aderenti all’Avviso 2024
Gli incentivi – cioè la somma del finanziamento agevolato + contributo diretto alla spesa – sono riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dal GBER (Regolamento UE 651/2014).
Se le singole unità interessate dall’investimento sono collocate in aree di aiuto differenti del territorio nazionale, le percentuali di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) e di Contributo applicate saranno quelle del regime relativo alla localizzazione della singola unità locale.
La somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non può essere superiore al 100% del programma ammissibile. L’impresa richiedente dovrà assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.
I suddetti incentivi non sono cumulabili con quelli previsti dall’art.1 del Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, né con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.