Per l’attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.

SCADENZA: misura in fase di attivazione

Beneficiari

Sono soggetti beneficiari le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

Sono incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.

Interventi e spese ammissibili

La spesa ammessa deve essere di importo non inferiore a 500.000 € e non superiore a 10 milioni di euro e gli interventi devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2025.

Sono ammessi al contributo:

  • interventi di riqualificazione energetica
  • interventi di riqualificazione antisismica
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
  • interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5)
  • realizzazione di piscine termali
  • interventi di digitalizzazione
  • acquisto/rinnovo arredi, ivi inclusa l’illuminotecnica
  • spese per le prestazioni professionali

Tipologia agevolazioni

Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

A copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.